Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/06/1939 n. 1089

Art. 46

1. Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

2. Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

5. Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 47

1. Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto riguarda l'osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

3. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

4. Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

5. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Art. 48

1. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 49

1. Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

2. Allo scopritore è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. Eguale premio spetta al proprietario della casa in cui avvenne la scoperta.

4. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dello art. 44.

5. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il se- condo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.

Art. 50

1. Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

CAPO VI Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico

Art. 51

1. E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

2. Il Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Art. 52

1. Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto, legalmente riconosciuto secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53

1. Il Ministro della pubblica istruzione può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi del- l'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

CAPO VII Disciplina delle espropriazioni

Art. 54

1. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro della pubblica istruzione per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55

1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro della pubblica istruzione ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56

1. Il Ministro della pubblica istruzione può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art.1.

Art. 57

1. Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

CAPO VIII Sanzioni

Art. 58

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59

1. Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli artt. 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 750 mila a lire 37 milioni e 500 mila.

2. Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

3. Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

4. Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60

1. Chiunque, contro il divieto del sovrintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il sovraintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

3. Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministro della pubblica istruzione di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.

Art. 62.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1 milione e 500 mila a lire 75 milioni.

Art. 63

1. Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1 milione 500 mila a lire 75 milioni»

2. La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64

1. Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può rintracciare o risulti esportata dallo Stato, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa appartene- va.

3. Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

4. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

Art. 65

1. Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

2. La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66. 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al secondo comma dell'art. 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'art. 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel primo comma è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni sottratti illecitamen- te ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso del delitto di cui al primo comma, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al primo comma non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000.

Art. 67

1. Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche ed opere in genere, è punito ai sensi del- l'art. 624 del codice penale.

 

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